Art. 63.
(Norme applicabili).

      1. Avverso la sentenza della corte d'appello tributaria può essere proposto ricorso per cassazione per i tassativi motivi di cui ai numeri da 1) a 5) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile, che devono essere specifici, completi e riferibili alla sentenza impugnata.

 

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      2. Al ricorso per cassazione e al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile, in quanto compatibili con quelle della presente legge. Si applica l'articolo 39, comma 3.
      3. Il giudicato esterno di cui all'articolo 36, comma 3, può essere rilevato d'ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, purché la parte che lo invoca produca copia autentica della sentenza, recante attestazione del passaggio in giudicato, anche in relazione ad altro anno d'imposta o ad altro tributo.
      4. Per la sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello è applicabile l'articolo 373 del codice di procedura civile.